Regolamento per la concessione in uso delle Sale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, mette a disposizione dei propri iscritti:

-           la Sala Conferenze costituita da tavolo relatori per max nr.6 relatori e max 70 posti a sedere;

-           la Sala del Consiglio;

ubicati al 2° piano dell’immobile di Via Vincenzo Lancia 8b a Bolzano per lo svolgimento di iniziative che  si svolgano dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, siano tassativamente di natura  professionale e richiedano strutture più ampie di quelle di cui ci si avvale abitualmente nello svolgimento della professione.

L’Ordine degli Ingegneri si riserva la facoltà di non concedere la struttura qualora ritenga che dalle finalità delle motivazioni indicate nella richiesta derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.

Le sale vengono concesse solo agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano a titolo gratuito

L’Ordine è, comunque, esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di impedimento dello svolgimento dell’iniziativa dovuto a cause di forza maggiore, black-out elettrico o guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali straordinari.

E’ fatto assoluto divieto di svolgere all’interno della sala attività commerciale di qualsiasi natura.

Art. 1 - Richieste per uso sala

Le richieste di uso delle sale, devono essere redatte e sottoscritte su apposito modulo allegato al presente regolamento e presentate all’Ordine degli Ingegneri con un congruo anticipo rispetto alla data dell’iniziativa.

Nell’accoglimento delle richieste, verrà tenuto conto dell’ordine temporale delle prenotazioni.

Gli spazi concessi devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della riunione di cui si fa richiesta, per la quale devono essere specificati l’oggetto e le finalità.

Art. 2 - Costi

Le sale vengono concesse a titolo gratuito.

Art. 3 – Autorizzazione all’uso

L’Ordine si riserva di autorizzare l’ uso secondo i criteri già esposti in premessa e a proprio insindacabile giudizio.

La concessione verrà comunicata di norma tramite conferma scritta da parte dell’Ordine degli Ingegneri.

Art. 4 - Uso della sala

Le sale vengono presidiate dal servizio di sorveglianza (un incaricato dall’Ordine degli Ingegneri), con compiti di controllo sul corretto svolgimento dell’iniziativa e sul rispetto delle presenze in sala, che non possono superare le 70 unità, per motivi di sicurezza.

Il personale addetto alla sorveglianza è autorizzato a far rispettare tale limite e potrà accedere liberamente alle riunioni per lo svolgimento dell’attività cui è preposto.

Non è consentito:

1. l’affissione di cartelli, striscioni o fondali sui muri o sui rivestimenti della sala o dell’ingresso;

2. ingombrare in qualsiasi maniera le uscite;

3. fumare;

4. apportare alcuna modifica all’attuale disposizione degli arredi esistenti.

L’iscritto richiedente si impegna a prendere contatti con la segreteria dell’ Ordine per eventuali esigenze organizzative.

L’introduzione nella sala di macchinari, strumenti, addobbi, ecc. deve essere specificatamente autorizzata.

Al termine del periodo di utilizzo, il Richiedente dovrà riconsegnare la sala, i locali annessi e le attrezzature, perfettamente funzionanti e nello stato d’uso e di pulizia in cui li ha ricevuti. Qualora fosse stato arrecato qualche danno, dovrà darne tempestiva segnalazione alla Segreteria.

Art. 5 – Annullamento della prenotazione

L’annullamento della prenotazione deve essere comunicato in forma scritta almeno 5 giorni prima della data di svolgimento prevista.

Art. 6 - Autorizzazioni previste dalla normativa vigente

Il richiedente deve provvedere direttamente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, con esonero dell’Ordine degli Ingegneri da ogni responsabilità conseguente.

Art. 7 – Obblighi del richiedente – danni arrecati

Il richiedente deve rispondere di eventuali danni arrecati alla proprietà dell’Ordine, a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi nel periodo di utilizzo delle Sale e dovrà tenere indenne l’Ordine da eventuali pretese di terzi al riguardo.

Il personale addetto alla sorveglianza, ove constati dei danni, informerà immediatamente la Segreteria, che provvederà alla contestazione. Il richiedente dovrà integralmente rimborsare all’Ordine degli Ingegneri la spesa da essa sostenuta per le riparazioni e/o ripristini.

Eventuale materiale lasciato nelle Sale dovrà essere ritirato entro le successive 24 ore lavorative.

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