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Riforma per la sostenibilità di INARCASSA Negli anni 90 nellambito delle prime riforme del sistema pensionistico il D.Lgs. 509/94 ed il D. Lgs. 103/96 hanno portato alla creazione di nuove casse previdenziali a gestione privata ed alla privatizzazione di altre già esistenti, tra cui la nostra cassa di previdenza. Da quel momento Inarcassa è stata gestita dagli iscritti, attraverso i loro rappresentanti negli organi statutari che sono il Comitato Nazionale dei Delegati ed il Consiglio dAmministrazione. Essi hanno il compito di deliberare ed attuare le azioni necessarie per una corretta gestione economicofinanziaria dellEnte a tutela degli interessi degli iscritti, così da garantire un equilibrio finanziario a lungo termine. Tutto ciò allinterno di una normativa nazionale che ne controlla loperato. Prima della privatizzazione, nella logica di un confronto di tipo lobbistico/sindacale verso lo Stato si poteva, in parte, motivare il mantenimento di bassi contributi ed alte prestazioni, ma con la privatizzazione e la conseguente autonomia finanziaria questo atteggiamento politico rivela i suoi limiti. Si possono infatti creare vantaggi a favore di alcuni gruppi o categorie di colleghi a scapito degli altri iscritti ad Inarcassa; si aumenta inoltre il rischio di esaurire le riserve finanziarie necessarie alla messa in pensione di tutti quelli che si iscrivono oggi, travolgendo quindi la fascia contributiva più giovane. Testo completo
Cos'é Inarcassa Inarcassa è stata fondata nel 1961 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti; dal 1995 è un'associazione privata, basata su uno Statuto predisposto dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvato dai Ministeri vigilanti. E' dunque un organismo in grado di operare in autonomia in favore della categoria a cui si riferisce, in particolare potenziando le risorse del suo patrimonio. La contribuzione, che è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente, è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari. Due sono i tipi di contribuzione: quella di tipo soggettivo, a cui sono tenuti solo gli iscritti ad Inarcassa, e quella di tipo integrativo cui sono tenuti, oltre agli iscritti, anche tutti i soggetti non iscritti perché non liberi professionisti, ma titolari di Partita Iva. Le pensioni vengono calcolate sui redditi professionali prodotti negli ultimi 25 anni precedenti alla maturazione del diritto alla pensione. Inarcassa oggi ha più di 130.000 iscritti, di cui circa il 50% ha meno di 40 anni di età; mentre circa 45.000 contribuiscono solo in termini di contributo integrativo; al contributo integrativo sono tenute anche le società di ingegneria. Infine gli iscritti e i pensionati Inarcassa versano annualmente un contributo detto di maternità che ha natura tipicamente solidaristica ed è finalizzato all'erogazione della relativa indennità. Attualmente l'Ente eroga circa 14.000 pensioni. Nel 2005 l'importo totale delle contribuzioni ammontava a circa 520 milioni di Euro, la spesa per le pensioni a 220 milioni di euro. L'asset allocation (2007) è la seguente: la classe immobiliare rappresenta il 25% dell'intero patrimonio, la classe obbligazionaria rappresenta il 37%, la classe azionaria il 22%, la classe degli investimenti alternativi il 14%, quella monetaria il 2%. La politica d'investimento è determinata dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa. Consiglio di Amministrazione: Dott. Arch. Paola MURATORIO (Presidente), Dott. Ing. Mauro DI MARTINO (Vice Presidente), Ing. Mario CASSANO, Ing. Massimo D'ONOFRIO, Ing. Claudio GUANETTI, Ing. Franco GIDONI, Ing. Giuliano MAZZAGLIA, Ing. Enrico Giuseppe ORIELLA, Arch. Enrico RUDELLA, Arch. Giuseppe SANTORO, Arch. Guido TASSONI.
Calendario degli adempimenti 2008 Sul sito Inarcassa é possibile scaricare il calendario degli adempimenti 2008.
Contribuenti minimi marginali La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto nuove facilitazioni per i contribuenti minimi in materia fiscale (art.1, commi da 96 a 117 della L. 244/07), fra le quali figura il parziale esonero dagli adempimenti Iva. Pur in assenza dei suddetti obblighi specifici previsti dalla nuova normativa, per tali contribuenti persiste lobbligo di versamento del contributo integrativo alla propria gestione previdenziale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa nella seduta del 24 e 25 gennaio u.s., e come espressamente previsto dal punto 3.12 della Circolare n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate, emanata in data 26 febbraio 2008. Si conferma pertanto che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura il contributo integrativo, pari al 2% del corrispettivo lordo, poiché l'esonero dall'imposta sul valore aggiunto non comporta alcuna conseguenza rispetto all'obbligo contributivo in questione.
L'iscrizione a Inarcassa (art. 7 Statuto Inarcassa) Destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti. REQUISITI - iscrizione allalbo professionale; - non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria; - possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali. DOMANDA DI ISCRIZIONE La presenza di tali requisiti - anche se per un periodo di tempo limitato - obbliga linteressato a comunicare la sua iscrivibilità. La ritardata o lomessa comunicazione determina lapplicazione di sanzioni amministrative. La comunicazione deve essere corredata della certificazione comprovante il sussistere delle condizioni di iscrivibilità, in particolare: dichiarazione resa e sottoscritta sotto la personale responsabilità attestante: liscrizione allalbo professionale; la data di "inizio attività" denunciata ai fini IVA; il numero di partita IVA posseduto; lassenza di altro rapporto assicurativo obbligatorio; l'atto costitutivo dell'associazione o società di professionisti di cui l'interessato fa eventualmente parte. (solo in caso di precedente assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria) Certificato, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445 del 28.12.2000) resa sotto la propria responsabilità, attestante la data di inizio e cessazione di ciascun rapporto di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) ovvero di ciascun rapporto assicurativo (in caso di lavoratore autonomo) intervenuto dalla data di iscrizione allalbo professionale, ovvero dalla data da cui ha avuto effetto leventuale precedente cancellazione dai ruoli della Cassa. Qualora si utilizzi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento. Dalla data di iscrizione prende avvio il computo dellanzianità assicurativa utile alla pensione e dalla stessa data decorre, altresì, la tutela previdenziale (vedi Pensioni, Indennità di maternità, ecc.); in caso di più periodi di iscrizione discontinui, essi concorrono tutti alla formazione di detta anzianità assicurativa.
Non iscritti ad Inarcassa Gli ingegneri ed architetti iscritti all'albo professionale ma non ad Inarcassa, perchè non in possesso dei necessari requisiti, devono applicare una maggiorazione del 2% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA e versarne l'ammontare ad Inarcassa. La maggiorazione - costituente il contributo integrativo - è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale. Qualora il professionista operi in forma associata o quale componente di una società di professionisti, la maggiorazione deve essere applicata sulla quota di competenza. La maggiorazione non è dovuta se la prestazione è commissionata, in rapporto di collaborazione, da altro ingegnere od architetto, da associazioni o società di professionisti, da società di ingegneria, ma solo se il committente non è anche destinatario finale della prestazione. In quest'ultimo caso la maggiorazione è regolarmente dovuta. Il contributo integrativo va versato ad Inarcassa in soluzione unica, entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento (entro il 31.08.2008, versamento unico di tutte le maggiorazioni applicate sulle fatture emesse nell'anno 2007). I professionisti non iscritti titolari di partita Iva sono tenuti alla comunicazione ad Inarcassa del reddito professionale e del volume di affari prodotto nell'anno di riferimento, sempre entro il 31 agosto dell'anno successivo se inviato tramite lettera raccomandata, oppure entro il 31 ottobre dell'anno successivo se inviato tramite il servizio telematico Inarcassa ON line. Per agevolare, sia il pagamento che la comunicazione delle relative scadenze, viene trasmessa all'interessato l'apposita modulistica. Chi desideri usufruire del servizio telematico per trasmettere la dichiarazione e non sia ancora un utente registrato di Inarcassa ON line, deve fare richiesta dei codici di accesso compilando la scheda di registrazione on line, con almeno un mese di anticipo sulla scadenza del 31 ottobre. Rammentiamo che anche per chi procede all'invio della dichiarazione in via telematica con scadenza al 31 ottobre, il versamento del contributo integrativo resta fissato al 31 agosto. INFO: www.inarcassa.it |